La normativa in vigore

La normativa in vigore

Riportiamo di seguito il decreto legge del 23 febbraio 2023 attualmente in vigore che modifica il prececente decreto del 10 maggio 2011 (anch’esso riportato in basso).


DECRETO 23 febbraio 2023 

Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito denominato «Codice della strada», che prevede  che  con  decreto  del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  può  essere  reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme  di  unificazione  aventi carattere definitivo ed attinenti alle  caratteristiche  costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui  all’articolo  sopra richiamato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie  generale  –  n. 185 del 10 agosto 2011;

Vista la norma di unificazione  UNI  EN  16662-1:2020  relativa  ai dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri che  ha  sostituito  la  norma  UNI  11313  alle  cui disposizioni  fa  riferimento   il   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011;

Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011, al progresso ed  all’evoluzione  della  tecnica  rappresentati  dalla norma UNI EN 16662-1:2020;

Considerata l’opportunità di prevedere un periodo transitorio  per consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza  già immessi  sul  mercato  conformi  al  decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011;

Espletata con notifica la procedura di informazione in  materia  di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15  dicembre  2017, n.  223  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/1535  del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 

  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’art. 1, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si  presumono  costruiti  a  regola  d’arte  i  dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020».

  1. b) l’art. 1, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione di conformità alla norma di cui al comma 2 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in  base al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni  ed  è attestata dalla apposizione della marcatura di conformità, da  parte del fabbricante».

  1. c) all’art. 1 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il fabbricante deve garantire che i prodotti  immessi  sul mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante  l’adozione  di un sistema di controllo della  produzione  secondo la norma  UNI/TS 11899».

  1. d) l’art. 2, comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.  I  dispositivi  supplementari   di   aderenza   legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente  commercializzati  in  uno Stato membro dell’Unione  europea  o  in  Turchia  ovvero  legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea  di libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell’Accordo  sullo  Spazio economico europeo (SEE),  possono  essere  immessi  in  commercio  ed utilizzati  se  garantiscono,  anche  attraverso  adeguati  mezzi  di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità  e  di  informazione  dell’utilizzatore  equivalente  a quello disposto dall’art. 1. La predetta equivalenza è  comprovata dalla presenza di un marchio attestante la conformità alla norma  di unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020, adottata dallo Stato di fabbricazione».

  1. e) l’art. 2, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti».

  1. f) l’art. 2, comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’equivalenza dei livelli di  sicurezza,  affidabilità  ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui  al presente articolo, è valutata dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti applicando le procedure previste dal  regolamento  (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19  marzo 2019».

  1. g) l’art. 3 è soppresso.

Art. 2 Norme transitorie

  1. Sino al 31 dicembre 2024,  in  alternativa  alle  prescrizioni introdotte dal presente decreto, possono continuare ad  essere  posti in commercio i dispositivi  supplementari  di  aderenza  conformi  al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  10  maggio
  2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e della  mobilità  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione ecologica, reg. n. 588


DECRETO 10 maggio 2011 

Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. (11A10672)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 72, comma 12, del decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di  seguito denominato «Codice della Strada»;

Vista la direttiva 94/78/CE  della  Commissione,  del  21  dicembre 1994, recepita  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente  rettificato  con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei  parafanghi  dei  veicoli  della categoria M1 atti a garantirne  la  compatibilità  con  l’uso  delle catene da neve;

Visto l’articolo 122, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495  recante   «Regolamento   di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve  destinate all’impiego sui veicoli della categoria M1;

Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo  2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile  2002,  n.  85,  al progresso ed all’evoluzione della tecnica;

Espletata con notifica la procedura di informazione in  materia  di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.  317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,  n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

  1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per  assicurare  la  sicurezza  nella  circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
  2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi  conformi alla norma UNI 11313.
  3. La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organismo di certificazione  accreditato  in  conformità  al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è  attestata  dalla  apposizione  del  marchio  di conformità UNI, da parte del fabbricante.

Art. 2

  1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno  Stato  membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno degli Stati firmatari dell’Associazione  europea  di  libero  scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico  europeo (SEE),  possono  essere  immessi  in  commercio  ed   utilizzati   se garantiscono, anche attraverso adeguati  mezzi  di  attestazione,  un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità  e di  informazione  dell’utilizzatore  equivalente  a  quello  disposto dall’articolo 1.
  2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali  non  è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità  all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti  a  garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.
  3. I dispositivi  conformi  alla  norma  austriaca  ÖNORM   V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.
  4. L’equivalenza dei  livelli  di  sicurezza,  affidabilità   ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui  al presente articolo, è valutata dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti applicando le procedure previste dal  Regolamento  (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 3

  1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa  alle  prescrizioni  del presente decreto, possono essere posti  in  commercio  i  dispositivi supplementari di aderenza conformi  al  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
  2. A decorrere dal 1° aprile 2013, è  abrogato  il  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 10, foglio n. 192