La normativa in vigore
Riportiamo di seguito il decreto legge del 23 febbraio 2023 attualmente in vigore che modifica il prececente decreto del 10 maggio 2011 (anch’esso riportato in basso).
DECRETO 23 febbraio 2023
Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada», che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui all’articolo sopra richiamato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 185 del 10 agosto 2011;
Vista la norma di unificazione UNI EN 16662-1:2020 relativa ai dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri che ha sostituito la norma UNI 11313 alle cui disposizioni fa riferimento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011;
Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011, al progresso ed all’evoluzione della tecnica rappresentati dalla norma UNI EN 16662-1:2020;
Considerata l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza già immessi sul mercato conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011
- Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l’art. 1, comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020».
- b) l’art. 1, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La valutazione di conformità alla norma di cui al comma 2 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in base al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed è attestata dalla apposizione della marcatura di conformità, da parte del fabbricante».
- c) all’art. 1 è aggiunto il seguente comma 4:
«4. Il fabbricante deve garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante l’adozione di un sistema di controllo della produzione secondo la norma UNI/TS 11899».
- d) l’art. 2, comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’art. 1. La predetta equivalenza è comprovata dalla presenza di un marchio attestante la conformità alla norma di unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020, adottata dallo Stato di fabbricazione».
- e) l’art. 2, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti».
- f) l’art. 2, comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, è valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019».
- g) l’art. 3 è soppresso.
Art. 2 Norme transitorie
- Sino al 31 dicembre 2024, in alternativa alle prescrizioni introdotte dal presente decreto, possono continuare ad essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 588
DECRETO 10 maggio 2011
Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. (11A10672)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»;
Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l’uso delle catene da neve;
Visto l’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego sui veicoli della categoria M1;
Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all’evoluzione della tecnica;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
- I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
- Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
- La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformità al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante.
Art. 2
- I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1.
- Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.
- I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.
- L’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione per l’utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, è valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 3
- Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
- A decorrere dal 1° aprile 2013, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 192

